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martedì 11 febbraio 2014

Azienda Certificata FGAS (regolamento CE 303/2008)

Certificazione Aziendale Asiatech
Forse non tutti sanno che, dalla fine dell'anno 2013, le aziende che operano nel campo della climatizzazione, e più precisamente che eseguono:
installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, devono essere certificate.
La certificazione presuppone che ci sia almeno una persona in azienda che abbia conseguito l'esame per il "patentino frigoristi", che le attrezzature utilizzate dall'azienda vengano periodicamente manutenzionate e collaudate, che sia stato redatto un piano della qualità con relative istruzioni operative.
Mentre il "patentino frigoristi" ha una validità di 10 anni, la certificazione aziendale ha una durata di 5 anni ed è soggetta al controllo annuale da parte dell’Ente Certificatore (nel nostro caso Bureau Veritas).

Per mia tutela, come posso sapere se un'azienda installatrice è certificata?

La verifica è molto semplice:

basta collegarsi al portale FGAS nella sezione ricerca aziende a questo link:
selezionare regione e provincia e ricercare il nominativo dell'azienda installatrice.

nel nostro caso,
il certificato aziendale regolamento CE n. 303/2008 lo trovate a questo link:
così come il certificato personale (patentino frigorista):
http://www.fgas.it/RicercaSezC/DettaglioPersona?id=pkHe5yUbMGCihY%2ff2hEMAA%3d%3d

Potete verificare la nostra certificazione anche dal sito di Bureau Veritas al seguente indirizzo:
http://www.bureauveritas.it/wps/wcm/connect/bv_it/local/home/clients/registro+aziende+certificate/certified_clients
inserendo nel campo nome azienda 'asiatech' e cliccando su ricerca.

Proroga bonus fiscale 50% (aggiornamento)

Prorogato fino alla fine dell'anno il bonus fiscale del 50% per l'acquisto dei climatizzatori con pompa di calore.
Nel caso di grandi ristrutturazioni, con sostituzione integrale dell'impianto di riscaldamento tradizionale con una pompa di calore si potrà usufruire del 65% di detrazione dall'irpef per risparmio energetico.
La detrazione sarà fruibile fino al 31/12/2014 (sino a giugno 2015 per i condomini), poi nel 2015 la detrazione al 50% si ridurrà al 40% e la detrazione al 65% si ridurrà al 50%.

sabato 1 giugno 2013

Proroga bonus fiscale 50%

Ieri è stato prorogato fino alla fine dell'anno il bonus fiscale del 50% per l'acquisto dei climatizzatori con pompa di calore.
Il bonus 50% è stato esteso fino alla fine dell'anno anche per i mobili "fissi" ovvero cucine, mobili bagno, cioè quelli integrati nella muratura.
Nel caso di grandi ritrutturazioni, con sostituzione integrale dell'impianto di riscaldamento tradizionale con una pompa di calore si potrà usufruire del 65% di detrazione dall'irpef per risparmio energetico.
Per i privati la detrazione sarà fruibile fino al 31/12/2013, per i condomini la scadenza sarà il 30/06/2014.

giovedì 9 agosto 2012

Detrazione fiscale 50% per l'acquisto di un climatizzatore


Dal 26 giugno 2012 passa dal 36% al 50% l'agevolazione Irpef per l’installazione di un nuovo climatizzatore.
Installando un climatizzatore con pompa di calore è possibile recuperare il 50% del costo totale dell’impianto, attraverso la detrazione fiscale nella denuncia dei redditi.

Possono beneficiare dell'agevolazione:
‣ proprietari e loro familiari conviventi;
‣ titolari di diritti reali (nuda proprietà, uso, usufrutto, abitazione);
‣ inquilini e comodatari (persone che usano gratuitamente la casa);
‣ futuri acquirenti di un immobile, con compromesso registrato;
‣ soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
‣ soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo), nonché di imprese familiari.

I contribuenti che sostengono le spese di ristrutturazione entro un tetto massimo di 96.000 euro, potranno detrarre dall'Irpef il 50% delle spese con la dichiarazione dei redditi, suddividendola in 10 rate annuali.
Da luglio 2011, non è più necessario comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate di Pescara la richiesta di agevolazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia.
Basta seguire queste semplici indicazioni per usufruire delle DETRAZIONE IRPEF AL 50%:
A. L'installatore deve essere un'azienda abilitata (pena la decadenza dell'agevolazione)
B. pagare la fattura con bonifico bancario da cui risultino:
  1. la ragione sociale e la partita Iva dell'azienda beneficiaria del bonifico;
  2. il proprio nome e cognome e codice fiscale;
  3. la causale del versamento: "BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE N°449/97 - ACQUISTO CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE";
  4. nel caso non ci fosse l'apposito modulo si può effettuare un normale bonifico a favore della ditta installatrice indicando nelle note tutti i dati.
Finalmente è tutto più semplice, purtroppo per poco tempo ancora (fino al 30 giugno 2013 salvo ulteriori proroghe).
Dai 1 luglio 2013 la detrazione tornerà al 36%, così come il tetto di spesa tornerà al limite di 48.000 euro.

sabato 17 marzo 2012

Detrazione fiscale 36% cambiano le regole

Detrazione fiscale
Prorogata sino al 31 dicembre 2012 l'agevolazione Irpef del 36% per l’installazione di un nuovo climatizzatore.
Installando un climatizzatore con pompa di calore è possibile recuperare il 36% del costo totale dell’impianto, attraverso la detrazione fiscale nella denuncia dei redditi.
Possono beneficiare dell'agevolazione:
‣ proprietari e loro familiari conviventi;
‣ titolari di diritti reali (nuda proprietà, uso, usufrutto, abitazione);
‣ inquilini e comodatari (persone che usano gratuitamente la casa);
‣ futuri acquirenti di un immobile, con compromesso registrato;
‣ soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
‣ soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo), nonché di imprese familiari.

I contribuenti che sostengono le spese di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2012, potranno far valere la detrazione Irpef del 36% con la dichiarazione dei redditi, suddividendola in 10 rate annuali, oppure 5 per chi ha tra 75 e 80 anni di età, 3 per chi ha più di 80 anni.

Da luglio 2011, non è più necessario comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate di Pescara la richiesta di agevolazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia.

Basta seguire queste semplici indicazioni per usufruire delle DETRAZIONE IRPEF AL 36%:
  • Il venditore/installatore deve essere un'azienda abilitata (pena la decadenza dell'agevolazione)
  • pagare la fattura con bonifico bancario da cui risultino:

  1. la ragione sociale e la partita Iva dell'azienda beneficiaria del bonifico;
  2. il proprio nome e cognome e codice fiscale;
  3. la causale del versamento: "BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE N°449/97 - ACQUISTO CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE";
  4. nel caso non ci fosse l'apposito modulo si può effettuare un normale bonifico a favore della ditta installatrice indicando nelle note tutti i dati.
Finalmente è tutto più semplice, purtroppo per poco tempo ancora (salvo ulteriori proroghe).

giovedì 7 gennaio 2010

Manutenzione obbligatoria sui luoghi di lavoro

Per quanto riguarda la manutenzione e disinfezione degli impianti di climatizzazione, relativamente agli ambienti di lavoro, si seguono le indicazioni del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (pdf) inerente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tratto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008: Requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro (Art. 63)


Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro


1. AMBIENTI DI LAVORO
... Omissis
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi.
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
1.9.2. Temperatura dei locali.
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Omissis...


Modalità e periodicità con le quali deve essere svolto il servizio di manutenzione:

L’Accordo Ministero della Salute, Regioni e Province autonome del 27/09/2001, riporta le
Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati (pdf)
e fornisce le linee di indirizzo tecnico indispensabili per la realizzazione di un Programma Nazionale di Prevenzione negli ambienti indoor.

lunedì 31 marzo 2008

Nuova 46/90

Leggi e norme
Dal 27/03/2008 è entrata in vigore la nuova DM 37/2008 (ex legge 46/90) che regolamenta l'installazione degli impianti negli edifici e il rilascio delle dichiarazioni di conformità.
Gli impianti di climatizzazione devono essere installati a regola d'arte da personale specializzato in possesso dei requisiti del DM 37/2008 lettera C, e devono essere corredati dalla dichiarazione di conformità dell'impianto.
Come posso verificare che il mio tecnico sia abilitato ad installarmi un climatizzatore?

martedì 23 gennaio 2007

Eco-contributo RAEE

Recycle
Preservate l'ambiente! Il 31 dicembre 2006 è entrata in vigore la direttiva 2002/96/CE (DL 151/2005 del 25 luglio 2005) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla «RAEE»).
La normativa prevede l'obbligo di raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, impone ai produttori la costituzione e il finanziamento di sistemi di raccolta e di gestione di tali rifiuti, impone inoltre ai distributori il ritiro gratuito delle apparecchiature a fine vita, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, e obbliga i produttori ad eliminare alcune sostanze pericolose dai prodotti tecnologici di nuova produzione.
Per finanziare le attività relative al corretto trattamento e riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici non più funzionanti, la Legge prevede un Eco-contributo RAEE sui nuovi prodotti messi in vendita a partire dal 12 novembre 2007. La Legge consente ai produttori di evidenziare i costi per lo smaltimento tramite un Eco-contributo, aggiunto al prezzo del prodotto, oppure includere il contributo ambientale nel prezzo del bene. L'Eco-contributo visibile permette di conoscere con la massima trasparenza i costi per il riciclo dei RAEE, diversi per tipologia di apparecchio.
L'Eco-contributo RAEE serve infatti esclusivamente a finanziare il processo di riciclo dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici, dal ritiro presso i centri di raccolta fino al recupero e allo smaltimento in appositi impianti di trattamento. Non si genera in questo modo alcun guadagno, né per i Produttori né per i punti vendita.
Si potrà così recuperare oltre l'80% dei materiali presenti all'interno di ciascun prodotto, quali ferro, rame, acciaio, alluminio, plastica e vetro, garantendo il completo smaltimento delle componenti pericolose (come i gas CFC nei vecchi elettrodomestici, il piombo nei tubi catodici dei televisori, il mercurio delle lampade a risparmio di energia), per la tutela dell'ambiente e della salute.
Attualmente l'Eco-contributo RAEE per i climatizzatori è di 4,17 €+IVA per ogni unità esterna.

venerdì 17 marzo 2006

Controllo e recupero sostanze lesive della fascia di ozono


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 febbraio 2006, n.147
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1; Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono. 2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «sostanze controllate», le sostanze lesive del-l'ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c); b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000; c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000; d) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento; e) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco; f) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità; g) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono; h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate; i) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.

Art. 3.
Attività di recupero e di riciclo

1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650. 2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1. 3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Controlli di fughe

1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze: a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg; b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg. 2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. 3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e puo' essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. 4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

Requisiti professionali minimi

1. Il personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 200

Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
Libretto d'impianto

Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto
Nome: ....
Indirizzo: ....
Telefono: ....
Fax: ....
E-mail: ....
Attività: ....
Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto
Tipo: ....
Località: ....
Tipo di refrigerante: ....
Carica di refrigerante (kg): ....
Estremi del manutentore
Nome e qualifica 1: ....
Azienda: ....
Partita I.V.A.: ....
Numero di iscrizione elenco professionale 2: ....
Recupero delle sostanze controllate
Tipologia della sostanza controllata recuperata: ....
Quantità:....
Data del recupero: ....
Tipologia del refrigerante sostitutivo: ....
Quantità del refrigerante sostituito:....
Data dell'ultimo controllo: ....
Verifica Iniziale
Data verifica iniziale: ....
Verifica Periodica
Data verifica periodica: ....
Tipo e sensibilità del cercafughe: ....
Risultato dei controlli
assenza di fughe
una o più fughe riparate: quantità di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga:
fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto
da riparare entro:
Riparazione Fuga: ....................
Data della riparazione fuga: ....
Descrizione della riparazione: ....
Data: ....................
Firma del Manutentore: ....
Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: ....
1 Nome del manutentore dell'apparecchiatura o dell'impianto.
2 Numero iscrizione all'albo professionale presso le Camere di Commercio.