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mercoledì 21 maggio 2008

Soci ATF

Anche quest'anno abbiamo aderito all'Associazione dei Tecnici del Freddo come soci privilegiati.
Questa adesione ci consente di essere costantemente aggiornati su normative, novità legislative, corsi di specializzazione, nuove tecnologie in materia di refrigerazione e aria condizionata, a beneficio nostro e della nostra clientela.

lunedì 31 marzo 2008

Nuova 46/90

Leggi e norme
Dal 27/03/2008 è entrata in vigore la nuova DM 37/2008 (ex legge 46/90) che regolamenta l'installazione degli impianti negli edifici e il rilascio delle dichiarazioni di conformità.
Gli impianti di climatizzazione devono essere installati a regola d'arte da personale specializzato in possesso dei requisiti del DM 37/2008 lettera C, e devono essere corredati dalla dichiarazione di conformità dell'impianto.
Come posso verificare che il mio tecnico sia abilitato ad installarmi un climatizzatore?

venerdì 2 febbraio 2007

Asiatech adotta PULIJET

Pulijet - sistema meccanico pulizia tubazioni
PULIJET è il sistema meccanico di pulizia interna dei tubi negli impianti di climatizzazione.
Questo sistema brevettato consiste nell'immettere nelle tubazioni da pulire un proiettile speciale spinto da un getto d'aria compressa o azoto.
I proiettili speciali di poliuretano puliscono le tubazioni ad una velocità di 15 metri al secondo, anche se composte da angolari a 90°, da "T", "U" e da valvole a sfera aperte.
E' possibile sgrassare con estrema efficacia le pareti interne delle tubazioni in tempi brevi e con costi minimi. E' anche possibile asportare dalle tubazioni i residui della saldatura e della brasatura che possono staccarsi dalle pareti, danneggiando i compressori, le pompe, valvole, filtri ecc.

PULIJET garantisce:

  • Elevato livello di pulizia (DIN 13/10)
  • Riduzione tempo per la pulizia dei tubi
  • Riduzione degli interventi d'assistenza tecnica
  • Efficace controllo di pulizia di tubi nuovi con costi minimi
  • Eliminazione o riduzione drastica dell'uso di sostanze chimiche pericolose

Guarda il video dimostrativo su youtube

Il servizio di pulizia tubazioni è standard nelle nostre installazioni su predisposizione, ed è disponibile come servizio anche per installatori o utenti finali che non necessitano di una nostra installazione.

Contattaci per un preventivo

martedì 23 gennaio 2007

Eco-contributo RAEE

Recycle
Preservate l'ambiente! Il 31 dicembre 2006 è entrata in vigore la direttiva 2002/96/CE (DL 151/2005 del 25 luglio 2005) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla «RAEE»).
La normativa prevede l'obbligo di raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, impone ai produttori la costituzione e il finanziamento di sistemi di raccolta e di gestione di tali rifiuti, impone inoltre ai distributori il ritiro gratuito delle apparecchiature a fine vita, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, e obbliga i produttori ad eliminare alcune sostanze pericolose dai prodotti tecnologici di nuova produzione.
Per finanziare le attività relative al corretto trattamento e riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici non più funzionanti, la Legge prevede un Eco-contributo RAEE sui nuovi prodotti messi in vendita a partire dal 12 novembre 2007. La Legge consente ai produttori di evidenziare i costi per lo smaltimento tramite un Eco-contributo, aggiunto al prezzo del prodotto, oppure includere il contributo ambientale nel prezzo del bene. L'Eco-contributo visibile permette di conoscere con la massima trasparenza i costi per il riciclo dei RAEE, diversi per tipologia di apparecchio.
L'Eco-contributo RAEE serve infatti esclusivamente a finanziare il processo di riciclo dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici, dal ritiro presso i centri di raccolta fino al recupero e allo smaltimento in appositi impianti di trattamento. Non si genera in questo modo alcun guadagno, né per i Produttori né per i punti vendita.
Si potrà così recuperare oltre l'80% dei materiali presenti all'interno di ciascun prodotto, quali ferro, rame, acciaio, alluminio, plastica e vetro, garantendo il completo smaltimento delle componenti pericolose (come i gas CFC nei vecchi elettrodomestici, il piombo nei tubi catodici dei televisori, il mercurio delle lampade a risparmio di energia), per la tutela dell'ambiente e della salute.
Attualmente l'Eco-contributo RAEE per i climatizzatori è di 4,17 €+IVA per ogni unità esterna.

giovedì 12 ottobre 2006

Assistenza tecnica climatizzatori FirstLine

Grazie agli accordi stipulati con FELAS SPA siamo autorizzati all'installazione e all'assistenza tecnica dei climatizzatori distribuiti da CARREFOUR marchiati FIRSTLINE e CARREFOUR HOME.

venerdì 24 marzo 2006

Super garanzia Asiatech

3 anni di garanzia impianto
Tutti gli impianti di climatizzazione realizzati da Asiatech sono coperti da 3 anni di garanzia sulle perdite di refrigerante.

La garanzia copre i costi di uscita, ricerca perdita e la ricarica di refrigerante solo se la perdita è imputabile ad una cattiva installazione da parte nostra, ovvero la perdita è dovuta ai collegamenti idraulici dell'impianto (cartelle/saldature).

Sono escluse dalla garanzia le perdite dovute a rottura o foratura delle tubazioni di collegamento, perdite dei componenti dell'impianto (unità interne e/o esterne) che normalmente sono coperti dalla garanzia del produttore. E' altresì escluso il costo per l'uso di impalcature e trabattelli per il raggiungimento "in sicurezza" delle macchine.

venerdì 17 marzo 2006

Controllo e recupero sostanze lesive della fascia di ozono


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 febbraio 2006, n.147
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1; Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono. 2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «sostanze controllate», le sostanze lesive del-l'ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c); b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000; c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000; d) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento; e) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco; f) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità; g) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono; h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate; i) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.

Art. 3.
Attività di recupero e di riciclo

1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650. 2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1. 3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Controlli di fughe

1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze: a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg; b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg. 2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. 3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e puo' essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. 4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

Requisiti professionali minimi

1. Il personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 200

Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
Libretto d'impianto

Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto
Nome: ....
Indirizzo: ....
Telefono: ....
Fax: ....
E-mail: ....
Attività: ....
Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto
Tipo: ....
Località: ....
Tipo di refrigerante: ....
Carica di refrigerante (kg): ....
Estremi del manutentore
Nome e qualifica 1: ....
Azienda: ....
Partita I.V.A.: ....
Numero di iscrizione elenco professionale 2: ....
Recupero delle sostanze controllate
Tipologia della sostanza controllata recuperata: ....
Quantità:....
Data del recupero: ....
Tipologia del refrigerante sostitutivo: ....
Quantità del refrigerante sostituito:....
Data dell'ultimo controllo: ....
Verifica Iniziale
Data verifica iniziale: ....
Verifica Periodica
Data verifica periodica: ....
Tipo e sensibilità del cercafughe: ....
Risultato dei controlli
assenza di fughe
una o più fughe riparate: quantità di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga:
fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto
da riparare entro:
Riparazione Fuga: ....................
Data della riparazione fuga: ....
Descrizione della riparazione: ....
Data: ....................
Firma del Manutentore: ....
Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: ....
1 Nome del manutentore dell'apparecchiatura o dell'impianto.
2 Numero iscrizione all'albo professionale presso le Camere di Commercio.